26 aprile 1993 dell’UCPL relative alla limitazione della produzione di Sbrinz. Le istruzioni sono conformi alla legge (consid. 3); l’UCPL è abilitata ad emanare istruzioni (consid. 4); la limitazione della produzione di Sbrinz persegue un interesse pubblico, che consiste nel mantenere il livello attuale dei prezzi e nel garantire un basso livello delle spese iscritte nel conto lattiero (consid. 5), e non viola né il principio della proporzionalità né quello dell’uguaglianza di trattamento fra i produttori (consid. 6); questa misura non reca pregiudizio all’essenza stessa della libertà di commercio e d’industria (consid. 7). 2 Aus dem Sachverhalt: