4.4). 3. Art. 26 cpv. 1 lett. a DSL: l’obbligo di pagare tasse è mantenuto. Il produttore che vende direttamente il suo latte «bio» continua ad essere sottoposto alla regolamentazione connessa con il contingentamento, di modo che è sempre tenuto a fare rapporti e a versare eventuali tasse; inoltre, esso rimane soggetto all’obbligo di fornire il latte al centro di raccolta competente se esso non è venduto direttamente dalla fattoria (consid. 4.4). 4. Art. 44 cpv. 3 dell’ordinanza sulle derrate alimentari: permesso di vendita. Il produttore che non è più tenuto a fornire il suo latte al centro di raccolta competente non è esentato dal suo obbligo di chiedere un permesso di vendita alla