2 2. Art. 20 cpv. 1 dell’ordinanza sulla riscossione di tasse e contributi dei produttori lattieri: obblighi a cui è sottoposto il produttore che vende direttamente il suo latte. L’obbligo che incombe ai produttori di fornire il loro latte ai centri di raccolta è compensato dal fatto che lo Stato garantisce il prezzo del latte e che i centri di raccolta sono tenuti ad accettare le forniture dei produttori. Il produttore che vende direttamente il suo latte non è sottoposto all’obbligo di fornire ad un centro di raccolta; esso è nondimeno obbligato a tenere registri di controllo, a fare rapporti e ad informare (consid. 6.1).