esiste pertanto una lacuna propriamente detta; dopo la cessazione della fornitura di latte, il contingente del gestore deve per principio essere aumentato (consid. 4.1). - Per analogia con l’art. 1 cpv. 2 CC, il giudice amministrativo può colmare una lacuna (consid. 4.2). - I criteri di aumento in seguito ad ammodernamento e mutamento di gestore non possono essere utilizzati per analogia per colmare la lacuna dell’ordinanza (consid. 4.4).