delle attività incriminate, pone il contribuente in una posizione di garante, poiché egli è tenuto a impedire, nel limite del possibile, ogni danno al bene giuridico protetto (consid. 4e). - Dal profilo oggettivo, vi è sottrazione d’imposta già quando il contribuente omette, intenzionalmente o per negligenza, di dichiarare tempestivamente all’AFC gli importi d’imposta dovuti (consid. 4f). - Dal profilo soggettivo, si richiede un grado di diligenza elevato (consid. 5e). Art. 63 OIVA. Infrazioni commesse nell’azienda. Nel presente caso la multa contro l’impresa è giustificata. La designazione di tutte le persone fisiche all’occorrenza