Esami per le professioni mediche. Obbligo di articolare le censure. Diritto di audizione. Notifica di un motivo di impedimento. Prova dell’incapacità di agire. Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 49, art. 57 segg. PA. Art. 41 cpv. 1, art. 42 cpv. 1 e cpv. 2 OPMed. Art. 9 O sugli esami dei medici. - Se dagli atti non emergono indizi di errori commessi nella valutazione delle prove d’esame del candidato, nella procedura di ricorso vengono esaminate unicamente le censure sostanziali relative all’assegnazione dei voti (consid. 2.3). - Per la decisione sull’esito positivo o negativo dei primi esami propedeutici sono determinanti unicamente i voti conferiti.