La valutazione dell’equivalenza di un diploma estero avviene nel quadro dei negoziati degli accordi fra Stati e non in occasione dell’esame delle domande di riconoscimento di un diploma (consid. 3). - Le autorità competenti non dispongono di alcun potere d’apprezzamento in relazione al riconoscimento di un diploma estero. Esse devono unicamente esaminare se sono soddisfatte le condizioni legali. Per le autorità, questa regola legale formale costituisce un diritto applicabile ai sensi dell’art. 191 Cost. (consid. 4). - Non è possibile dedurre un diritto al riconoscimento di un diploma estero di un medico sulla base delle disposizioni della LMI (consid