Riconoscimento dei diplomi esteri dei medici. Art. 191 Cost. Art. 2b cpv. 1 e art. 24 cpv. 3 LCPM. Art. 2 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e 3 LMI. - Il riconoscimeno di un diploma estero di un medico presuppone che la Svizzera abbia concluso un accordo di riconoscimento reciproco dei diplomi dei medici con lo Stato che ha rilasciato tale diploma. Inoltre, il titolare del diploma deve essere svizzero o cittadino di uno Stato firmatario dell’accordo. La valutazione dell’equivalenza di un diploma estero avviene nel quadro dei negoziati degli accordi fra Stati e non in occasione dell’esame delle domande di riconoscimento di un diploma (consid.