2 - E’ ammissibile proibire al ricorrente di fotocopiare le domande d’esame (consid. 5.2). - Nel quadro di una procedura di ricorso, l’autorità responsabile degli esami, in quanto autorità inferiore, deve trasmettere all’autorità di ricorso tutti i documenti d’esame concernenti il ricorrente. La consultazione degli atti dovrebbe quindi di regola svolgersi presso la sede e sotto la sorveglianza di questa istanza (consid. 6).