Esami delle professioni mediche. Diritto di essere sentito. Consultazione del dossier d’esame. Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 2 cpv. 2, art. 26 cpv. 1, art. 27 e art. 57 cpv. 1 PA. Art. 46 cpv. 2 OPMed. Art. 3 cpv. 2 e art. 8 cpv. 5 dell’ordinanza del 30 giugno 1983 che regola le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche. - In una procedura di ricorso relativa ad esami di medicina, al ricorrente deve essere garantito il diritto di essere sentito. In linea di principio, egli ha quindi il diritto di consultare tutti i documenti d’esame che lo concernono (consid.