Esami federali delle professioni mediche. Diritto di essere sentito. Momento della possibilità di consultazione degli atti. Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 2 cpv. 2, art. 26 cpv. 1, Art. 52 cpv. 3 PA. - Il diritto di consultare gli atti, che di per sé non dipende da condizioni particolari, sussiste a partire dall’apertura fino alla chiusura cresciuta in giudicato di una procedura amministrativa (consid. 3.1.2). - Secondo l’art. 2 cpv. 2 PA le disposizioni legali sulla consultazione degli atti non sono applicabili nelle procedure delle prove negli esami di capacità.