Esami per le professioni mediche. Diritto di essere sentito. Modalità e durata della consultazione degli atti d’esame. Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 26 cpv. 1, art. 27, art. 57 cpv. 1 PA. Art. 46 cpv. 2 OPMed. Art. 3 cpv. 2, art. 8 cpv. 5 O che regola le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche. - Nella procedura di ricorso concernente gli esami per le professioni mediche ai ricorrenti deve essere garantito il diritto di essere sentiti. In linea di principio, essi hanno il diritto di consultare tutti gli atti d’esame che li riguardano (consid. 3). - L’interesse pubblico di mantenere segrete in particolare le cosiddette domande d’