Esami per le professioni mediche. Esclusione definitiva. Art. 5, art. 10 e art. 27 cpv. 1 e 2 Cost. Art. 6 LCPM. Art. 39 al. 1 OPMed. - La Commissione federale di ricorso per la formazione di base e la formazione postgrado delle professioni mediche è abilitata a controllare la costituzionalità delle disposizioni di un’ordinanza emanate sulla base dell’art. 6 LCPM (consid. 4.1). - La libertà economica, la libertà personale o un altro diritto fondamentale non garantiscono un diritto di accesso agli esami per le professioni mediche (consid. 4.2-4.4). - Il rifiuto dell’autorizzazione a presentarsi ad un altro esame per le professioni mediche, disposto in applicazione dell’art. 39 cpv. 1 OPMed,