le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche, in cui è specificato che il coesaminatore deve riportare per iscritto lo svolgimento dell’esame e la valutazione data, è una prescrizione amministrativa la cui violazione non comporta necessariamente l’annullamento della decisione d’esame. Si può rinunciare eccezionalmente alla presentazione di un verbale d’esame, se altri mezzi di prova documentano in modo sufficiente lo svolgimento dell’esame e la valutazione delle prestazioni (consid. 5). - L’esaminatore può decidere, facendo uso corretto dei suoi poteri discrezionali, se assegnare le domande dell’esame orale mediante sorteggio o scientemente (consid. 6).