2 - Se riacquista la capacità di esercitare liberamente la propria volontà durante la sessione d’esame, il candidato deve notificare immediatamente il motivo d’impedimento e chiedere la sospensione o l’interruzione dell’esame (consid. 3c). - Per giudicare se ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 OPMed l’esito negativo dell’esame si era di fatto già delineato precludendo quindi la possibilità di una sospensione o di un’interruzione, non vanno presi in considerazione le parti dell’esame effettuate mentre sussisteva il motivo d’impedimento (consid. 4c).