Esami per le professioni mediche. Notifica di un motivo di impedimento. Art. 20 cpv. 1 LCPM. Art. 41 cpv. 1, art. 42 cpv. 1, art. 42 cpv. 2 e art. 46 OPMed. - Dal 1° giugno 2002, la Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento è l’organo competente in materia di ricorsi contro le decisioni della Giunta direttiva incaricata di vegliare sul corretto svolgimento degli esami federali per le professioni mediche (consid. 1a). - Se ritiene che un motivo gli impedisca di presentarsi agli esami, il candidato lo deve notificare subito.