una precedente procedura di ricorso non significa automaticamente che sia prevenuto e che vi sia quindi l’obbligo di ricusazione. 3. La mancanza di conoscenze tecniche specifiche dell’ambito scientifico nel quale opera il ricorrente non costituisce un motivo di ricusazione. Non sono motivi di ricusazione nemmeno l’affermazione secondo cui taluni giudici avrebbero ricevuto sussidi per la ricerca da parte del Fondo nazionale svizzero, né la tesi secondo la quale un membro della Commissione di ricorso non avrebbe sufficienti conoscenze di altre lingue.