Obbligo di ricusazione di giudici della Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca. Art. 21 cpv. 3 O concernente l’organizzazione e la procedura delle Commissioni federali di ricorso e di arbitrato. Art. 10 PA. 1. Per giudicare su una richiesta di ricusazione è competente un gremio di tre giudici della Commissione federale di ricorso in materia di promovimento della ricerca. 2. Il fatto che un giudice abbia partecipato ad una precedente procedura di ricorso non significa automaticamente che sia prevenuto e che vi sia quindi l’obbligo di ricusazione. 3.