Procedura davanti alla Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca. Riconsiderazione di una decisione dell’autorità inferiore. Art. 13 LR. Art. 58 PA. Il Fondo nazionale svizzero ha la competenza per riconsiderare una decisione impugnata con ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca. Influenza della decisione di riconsiderazione sullo svolgimento della procedura di ricorso.