1 Decisioni del Fondo nazionale svizzero (FNS) inerenti sussidi alla ricerca. Obbligo di motivazione. Art. 13 LR. Art. 35 cpv. 1 PA. - Le istituzioni del promovimento della ricerca devono motivare le decisioni inerenti richieste di sussidi. La motivazione è insufficiente se si limita a constatare che vi sono poche prove di pubblicazioni e se contemporaneamente emerge dagli atti che un esperto consultato al riguardo ha attestato un «excellent record of publications». - La motivazione è inoltre insufficiente se utilizza nozioni poco chiare (nella fattispecie prestazioni proprie e prestazioni precedenti), poiché