1 Valutazione di perizie nel quadro della procedura davanti alla Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca. Art. 13 cpv. 3 lett. a LR. - La Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca non può assumere la funzione di un esperto, per cui deve agire con prudenza quando si tratta di valutare perizie ordinate dall’autorità inferiore. La Commissione interviene solo in caso di violazioni del diritto, cioé in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento che porta ad una decisione arbitraria. - In casu non sussistono circostanze straordinarie indicanti un comportamento arbitrario