2 - Esame della conformità dell’installazione messa in circolazione nella fattispecie. La prova della sicurezza presentata dalla ricorrente durante la procedura non dimostra che sono state rispettate le esigenze essenziali di sicurezza e di salute. Ammissibilità del divieto di vendita ordinato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (consid. 7). - A titolo eccezionale, è possibile prevedere, oltre al divieto di vendita, l’obbligo di rivolgersi ad un organo accreditato per provare che i requisiti essenziali di sicurezza sono stati rispettati (consid. 8).