Art. 111 LAINF. Effetto sospensivo. - Non vi è automaticamente effetto sospensivo nella procedura contro decisioni che concernono in special modo la classificazione delle imprese nel tariffario dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. - L’effetto sospensivo deve essere accordato solamente in via eccezionale, allorquando l’impresa possa far valere motivi che lo esigano in modo imperativo. 1 Résumé des faits: