Art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF. Art. 113 cpv. 1 OAINF. Ripartizione delle aziende in classi di tariffe dei premi e in relativi gradi. Attribuzione a una classe superiore di un’azienda il cui costo degli infortuni si scosta dalle fluttuazioni abituali. La procedura che sfocia nell’attribuzione a una classe superiore, descritta nelle direttive dell’Associazione svizzera degli assicuratori privati malattie e infortuni (AMI), è conforme alla legge. 1 Résumé des faits