intendeva colpire le bevande con un contenuto minimo di zucchero, bensì bevande dal sapore dolce (consid. 3). - La degustazione della bevanda d’aperitivo in questione lascia l’impressione di un sapore amaro dominante e non di un sapore dolce. Il prodotto non soggiace quindi al tasso d’impo­sizione speciale (consid. 4a e b). Inoltre, la bevanda non ha nessuna delle caratteristiche degli alcopops e con la regolamentazione in oggetto il legislatore non si riferiva a prodotti del genere (consid. 4b).