Art. 12 DPA. Indebito profitto. Cambiamento successivo della destinazione di merci importate nel traffico viaggiatori. Furto. - Chi, senza autorizzazione e senza pagare il dazio supplementare, impiega per uno scopo che non dà diritto alla franchigia dai dazi doganali una merce precedentemente ammessa in franchigia sulla base di indicazioni esatte, commette una contravvenzione doganale. La modifica successiva dell’uso costituisce un’infrazione contro la legislazione doganale (consid. 2b). - Anche se la nozione di indebito profitto di cui all’art. 12 DPA va interpretata in senso molto ampio, il campo d’applicazione di questa disposizione