Protezione della popolazione. Estensione dell’assunzione di costi da parte della Confederazione per lavori di smontaggio in caso di soppressione di impianti di protezione. Art. 51 e art. 71 cpv. 2 LPPC. - La partecipazione ai costi da parte della Confederazione si limita ai costi di rimozione e di eliminazione, secondo le regole dell’arte, delle installazioni tecniche necessarie per permettere la funzione di protezione specifica. - Dopo la soppressione funzionale quale impianto di protezione, il proprietario può disporne liberamente. Se intende modificare l’utilizzo dell’impianto o sopprimerlo completamente, egli deve assumere i relativi costi.