Protezione della popolazione. Contributi sostitutivi per la mancata costruzione di posti protetti nei rifugi. Prescrizione e azioni d’interruzione. Art. 2 LEPCi. Art. 4 e 6 OEPCi. - Fissazione di un termine di prescrizione nel diritto pubblico nel caso in cui esso non sia regolato dalla legge, basandosi su casi analoghi. Il termine di prescrizione per contributi sostitutivi è fissato a dieci anni (consid. 4 e 5). - Occorre ammettere l’esistenza di termini di perenzione solo se dall’interpretazione emerge chiaramente che il legislatore voleva creare simili termini. Nella fattispecie, non vi sono motivi per ammettere un termine di perenzione