1 Impianti a corrente forte. Cablaggio di una linea ad alta tensione per motivi di protezione del paesaggio e degli uccelli. Conferma di una decisione della Commissione di ricorso DATEC (cfr. GAAC 66.64) da parte del Tribunale federale e precisazione della giurisprudenza di quest’ultimo. Art. 3 e art. 6 LPN. Art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sulla corrente forte. Il cablaggio di una linea ad alta tensione non può essere ordinato unicamente quando viene toccato un oggetto di importanza nazionale ai sensi dell’art. 6 LPN. Anche per zone degne di protezione secondo l’art. 3 LPN occorre determinare, sulla base di una completa ponderazione degli interessi, se