DPA. - Gli oggetti o gli altri valori che, secondo l’art. 46 cpv. 1 DPA, possono servire quali mezzi di prova (lett. a) o che saranno presumibilmente confiscati (lett. b) possono essere sequestrati secondo l’art. 47 DPA presso il loro detentore, indipendentemente dalla sua qualità di proprietario dei beni in questione (consid. 6a). - La condizione per l’apertura di una procedura penale amministrativa, così come per un sequestro, è l’esistenza di un sospetto sufficiente. A questo proposito, è sufficiente che il sospetto sia fondato oggettivamente su degli indizi effettivi nei confronti del detentore degli oggetti e dei beni sequestrati o nei confronti di terzi, che secondo l’esperienza