Gegenstand einer Untersuchung muss erst nach Abschluss der Untersuchung erfolgen (E. 3). Inchieste fiscali speciali. Perquisizione e sequestro. Collaborazione dei funzionari inquirenti. Beni patrimoniali bloccati. Informazione dell’incolpato. Reclamo alla Camera d’accusa del Tribunale federale. Art. 190 LIFD segg. in relazione all’art. 46 e all’art. 26 cpv. 2 lett. a DPA. - I risultati di una procedura cantonale in recupero e sottrazione d’imposta, come pure quelli di una procedura d’inchiesta ai sensi dell’art. 190 LIFD segg., possono essere utilizzati in entrambe le procedure. La stretta collaborazione dei funzionari inquirenti con