- L’interesse pubblico o privato (art. 36 DPA e art. da 26 a 28 PA come pure art. 110 LIFD), sul quale la DIFS fonda il rifiuto di accordare la consultazione degli atti, ovvero in particolare la protezione delle fonti di informazione, il metodo di lavoro come pure il segreto fiscale, hanno un valore nettamente superiore rispetto al diritto del ricorrente di consultare gli atti. - La DIFS non abusa del suo potere d’apprezzamento e non infrange l’art. 6 CEDU rifiutando l’istanza di consultazione della denuncia dell’istanza del direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni al Capo del Dipartimento federale delle finanze per l’apertura di un’inchiesta secondo gli art.