Art. 193 LIFD. Chiusura di un’inchiesta della Divisione inchieste fiscali speciali (DIFS). Richiesta di consultazione degli atti. Ricorso alla Camera d’accusa del Tribunale federale (art. 27 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3 DPA). - La LIFD esclude in modo categorico ogni rimedio giuridico contro la notifica del rapporto d’inchiesta e del suo contenuto. La reiezione di una domanda di complemento d’inchiesta può essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d’imposta oppure nella procedura per delitti fiscali. Nel quadro di un’inchiesta della DIFS vige il principio secondo cui non è dato nessun rimedio giuridico (art. 193 cpv. 4 LIFD). - L’interesse pubblico o privato (art.