reintegrare tale persona nella sua nazionalità (consid. 3c). - La Convenzione sullo statuto degli apolidi non è applicabile per le persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza ragioni valide, di ricuperarla se ne avessero la possibilità (consid. 3c). - Possibilità di ricuperare la nazionalità albanese. Portata e carattere protettivo della Convenzione sullo statuto degli apolidi (consid. 3d). Zusammenfassung des Sachverhalts: Am 20. März 1992 stellte D., Nachkomme albanischer Staatsangehöriger, welche aufgrund ihrer Flucht im Jahre 1950 durch den albanischen Staat ausgebürgert worden waren, beim Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) unter