Polizia degli stranieri. Riconoscimento dello statuto d’apolide. Art. 1 Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954. - La convenzione sullo statuto degli apolidi si applica solo agli apolidi «de iure» e ha lo scopo di trattare gli apolidi allo stesso modo dei rifugiati, in particolare per quanto riguarda lo statuto personale, il rilascio di un titolo di viaggio, le assicurazioni sociali e l’assistenza (consid. 3b). - Apolide «de iure» è la persona che non possiede formalmente una nazionalità (consid. 3a). - Le condizioni che adempiono allo statuto di apolide vengono a mancare qualora uno Stato si dichiari disposto a reintegrare tale persona nella sua nazionalità (consid.