- Il ricorrente, costantemente assistito da un avvocato, non spiega nemmeno la ragione per la quale ha invocato la sua apostasia come motivo d’arresto in caso di ritorno in Pakistan solo dopo la chiusura della procedura interna, cioè in modo tardivo. - Il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che è stato torturato in passato e che per lui in Pakistan vi è un rischio prevedibile, reale e personale di tortura rispettivamente di condanna a morte.