Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino dello Sri Lanka. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso lo Sri Lanka. - Dato che una decisione giudiziaria ha scagionato il ricorrente dall’accusa di attività terroristiche e che inoltre egli non è noto quale attivista politico, il rischio che, in caso di un nuovo arresto, egli subisca conseguenze gravi, è minimo. - L’aggravamento della situazione di salute del ricorrente che potrebbe risultare dalla sua espulsione verso lo Sri Lanka non costituisce una tortura imputabile allo