Divieto di invocare come elemento di prova in una procedura le dichiarazioni di cui è provato che sono state ottenute con la tortura. - Il divieto di invocare dichiarazioni ottenute con la tortura deriva dal carattere assoluto del divieto di tortura e implica per ogni Stato firmatario un dovere di verifica in tutte le procedure che si svolgono davanti alle sue autorità. - L’applicabilità della disposizione dipende dalla prova che le dichiarazioni in questione sono state ottenute attraverso la tortura. Spetta ai tribunali degli Stati firmatari e non al Comitato valutare i mezzi di prova