Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino del Bangladesh. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso il Bangladesh. Il richiedente non ha dimostrato a sufficienza l’esistenza di un rischio prevedibile, reale e personale di tortura nel Bangladesh.