2 - Nonostante l’esistenza di numerosi rapporti sulle violazioni dei diritti dell’uomo in Turchia, compreso l’utilizzo della tortura, l’art. 3 presuppone che la persona rinviata corra un rischio prevedibile, reale e personale di essere torturata. Il ricorrente non è in grado di provare l’esistenza di un tale rischio.