Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso d’espulsione verso la Turchia. - Le incoerenze e le contraddizioni nelle allegazioni del ricorrente non sono decisive per la valutazione del rischio di tortura. - Il documento che attesta l’esistenza di una procedura penale a carico del ricorrente a causa dei suoi legami con il PKK è falso. - Del resto, secondo le informazioni fornite dall’Ambasciata svizzera, la polizia non ha allestito una scheda