Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente d’essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Turchia. - Il ricorrente non è in grado di dimostrare in modo convincente che al momento dei fatti invocati si trovava ancora in Turchia. - Il ricorrente non è nemmeno in grado di provare la sua appartenenza al PKK e la partecipazione alle attività di tale movimento. - Infine, non è dimostrato che sia stato chiamato a prestare servizio militare.