1 Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco d’origine curda. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso la Turchia. - Le allegazioni concernenti maltrattamenti che il ricorrente ha subìto durante la detenzione di 28 giorni seguita al suo arresto nel 1985 non sono messe in dubbio. - Tenuto conto del fatto che sono trascorsi 15 anni dai fatti invocati, il Comitato ritiene che non vi sia la prova di un rischio attuale di tortura per il ricorrente al rientro in Turchia.