Asilo. Decisione di allontanamento pronunciata nei confronti di un cittadino turco di origine curda, che tenta di sottrarsi a questo provvedimento allontanandosi dalla Svizzera dopo l’inoltro della comunicazione al Comitato. Il Comitato dichiara il ricorso ricevibile, negando tuttavia un rischio di tortura. Art. 22 Conv. dell’ONU contro la tortura. Qualità di vittima. Nella fattispecie, la circostanza che il ricorrente non soggiornasse più in Svizzera non costituisce un motivo di irricevibilità della comunicazione. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che il ricorrente rischia personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso la Turchia.