Asilo. Decisione di rinviare un cittadino sudanese. Il Comitato nega l’esistenza di un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che il ricorrente rischi di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso il Sudan. Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non ha dichiarato di essere stato sottoposto a tortura e che non sussiste alcuna prova medica secondo cui egli soffrirebbe delle conseguenze di atti di tortura. Presa in considerazione del fatto che il ricorrente non era membro di un gruppo politico, sociale o professionale oggetto di atti repressivi o di tortura da parte delle autorità.