Asilo. Decisione di allontanamento di un cittadino iraniano e della sua famiglia. Il Comitato constata l’esistenza di un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Serie ragioni di credere che, in caso di espulsione verso l’Iran, il ricorrente e la sua famiglia corrano personalmente il rischio di essere sottoposti a tortura. Presa in considerazione delle precedenti attività del ricorrente, tanto nel Paese d’origine, quanto nel Paese d’accoglienza dopo la fuga. Anche se le attività del ricorrente in Iran non dovessero portare all’applicazione di tale disposizione, essa potrebbe comunque applicarsi in virtù delle attività successive del ricorrente nel Paese d’accoglienza.