ricerca per accertare l’identità del ricorrente e se, in considerazione di tale impegno, si può considerare che ragionevolmente il terzo non lo farebbe (consid. 5b, c). Inoltre, non vi è alcuna violazione del principio dell’anonimato se persone che conoscono i dettagli del caso possono riconoscere l’identità del ricorrente malgrado i dati siano stati cancellati (consid. 5d/bb). - Assenza di causalità. Non vi è alcun nesso causale fra la pubblicazione in Internet della sentenza con il risultato della qualifica attribuita al ricorrente nel quadro del rapporto di lavoro ed il fatto che non gli siano stati attribuiti due posti di lavoro.