e. Alla luce delle motivazioni sopra esposte l’istanza del 16 aprile 2003 della ricorrente era manifestamente infondata ed essa non poteva ottenere riscontro positivo, sia che fosse pervenuta il 22 aprile 2003 come sostiene la ricorrente, sia che fosse pervenuta il 23 aprile 2003, come sostiene il DFF, né la ricorrente avrebbe potuto far valere in altro modo le proprie pretese. Pertanto il fatto che l’UFG non abbia preso una decisione formale sull’istanza della ricorrente non è all’origine del preteso danno subito dalla ricorrente, mancando il nesso di causalità.