4 lett. c AIMP. Un ordine di bonifico, giuridicamente considerato un assegno, non crea un diritto reale, a guisa di un diritto di pegno, a favore dell’assegnatario, né può essere parificato a un diritto reale, bensì conferisce unicamente un credito di natura obbligatoria. Ad ogni modo, nel caso concreto, il sequestro degli averi in conto era comunque antecedente all’ordine di bonifico invocato dalla ricorrente.