Scopo della restituzione allo stato richiedente giusta l’art. 74a AIMP, così come quello della confisca giusta l’art. 59 CP, è di privare l’autore di un reato del provento di cui ha beneficiato in ragione dell’atto punibile da lui perpetrato (Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea, Ginevra, Monaco 2004, pag. 347). Pertanto visto che la ricorrente, quale mera creditrice, non disponeva di un diritto reale protetto dalla norma in questione, essa non può essere considerata un acquirente in buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett.